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STATUTO

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Art. 1 – Associazione Regionale Lucana dei Produttori di Piante Officinali e Zafferano

È costituita l’Associazione Regionale Lucana dei Produttori di Piante Officinali e Zafferano (che includono le piante aromatiche, medicinali, condimentarie, coloranti, cosmetiche, insetticide e antiparassitarie, alimenti funzionali e zafferano) con sede presso Chiaromonte (PZ), contrada Mancuoso, snc.

L’Associazione ha i confini regionali e può includere anche le Provincie attigue delle Regioni circostanti; può istituire sedi operative, succursali, filiali, agenzie ed uffici anche in altre località del territorio regionale.

L’Associazione aderisce all’Associazione Italiana dei Produttori di Piante Officinali (F.I.P.P.O).

L’Associazione assume la rappresentanza, tutela ed assistenza dei produttori associati presso le amministrazioni pubbliche regionale aventi competenza nel settore, anche in materia di programmazione.

 

Art. 2 - Durata

L’Associazione ha la durata sino al 31/12/2050, salvo proroga deliberata dalle Assemblee dei soci.

 

Art. 3 - Attività costituenti l’oggetto sociale (Finalità)

L’Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L’Associazione ha per scopo prevalente la tutela e la salvaguardia degli interessi morali ed economici dei produttori di piante officinali e zafferano sotto il profilo tecnico, economico, giuridico e fiscale.

Per conseguire i suoi scopi l’ Associazione provvede a:

- contribuire, con proprie iniziative, alla programmazione ed allo sviluppo della produzione delle piante officinali e dello zafferano mediante un'opportuna rete di informazione per una migliore conoscenza del mercato dei prodotti officinali e dei prodotti industriali derivati;

- coordinare le fasi di produzione, prima trasformazione e commercializzazione delle piante officinali (e dei prodotti da esse derivati) e dello zafferano coltivate direttamente dai soci in armonia con gli indirizzi della politica comunitaria e della programmazione agricola regionale e nazionale;

- attuare programmi di aggiornamento e perfezionamento tecnico degli operatori del settore della produzione, prima trasformazione e commercializzazione, anche mediante lo svolgimento di corsi di formazione professionale e favorire l'informazione sull'uso delle piante officinali anche a livello dei consumatori finali;

- promuovere l'assistenza tecnica e la consulenza per lo sviluppo delle attività che le singole aziende intendono attuare nel settore delle piante officinali, anche per l'accesso ad eventuale finanziamenti pubblici messi a disposizione di enti locali, regionali, statali e comunitari per la realizzazione di progetti singoli od associati;

- sviluppare la diffusione delle tecniche e di metodi di agricoltura sia convenzionate che biologica ai sensi del Reg (U.E.) 2092/91, adottando propri disciplinari, anche realizzando laboratori di certificazione dei prodotti ottenuti da coltivazioni attuate con metodi biologici;

- favorire la costituzione di imprese per la realizzazione di impianti per la prima trasformazione e la commercializzazione del prodotti a base di piante officinali;

- promuovere le associazioni di produttori di piante utilizzate principalmente in profumeria, medicina, ecc. ai sensi del Reg CEE n 1360/78 e 2083/80;

- partecipare a programmi di ricerca applicata in materia di meccanizzazione, di miglioramento genetico, di metodi per l'incremento della produzione e della qualità delle droghe e la riduzione dei costi di produzione, avvalendosi della collaborazione di esperti e di istituzioni pubbliche e private che operano nel settore della sperimentazione;

- promuovere e favorire iniziative in campo comunitario ed europeo per il raggiungimento di obiettivi finalizzati ad una comune politica del settore;

- promuovere lo sviluppo del settore attraverso l’aggiornamento dei dati relativi al n° di produttori, tipologia di aziende, tipo di macchinari, quantità e la qualità delle produzioni officinali, tipo di prodotti trasformati.

- L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.

Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che potrà essere svolta esclusivamente a livello personale da professionisti e persone fisiche iscritti in appositi Albi od Ordini professionali.

- L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, esercitare, in via occasionale e marginale, le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

1. istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolastici;

2. organizzare servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc.;

3. svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;

4. promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all’estero;

5.predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica delle attività dell’Associazione;

6. provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato all’esercizio delle discipline previste dallo statuto;

7. svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;

8. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

9. gestire centri di ristorazione posti all’interno dei locali ove la stessa opera;

10. promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;

11. realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l’oggetto sociale;

12. svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;

13. svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

- È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.

 

Art. 4 – Soci

Il numero del soci è illimitato. Possono essere soci in primo luogo i produttori di piante officinali e zafferano, siano essi persone fisiche, società cooperative, consorzi od altre strutture associative o societarie, con attività ricadenti in Basilicata e/o nelle provincie confinanti; in secondo luogo (per un contingente che non superi il 10% del totale del soci) gli esperti del settore della coltivazione, della trasformazione e del commercio delle piante officinali e gli Enti impegnati nell'incentivazione delle coltivazioni officinali, anche mediante ricerche e sperimentazioni.

Non possono essere ammessi come soci imprenditori, società cooperative, consorzi ed altre strutture associative sottoposti a procedure consensuali in corso, soggetti inabilitati od interdetti o persone fisiche o forme associative che svolgano attività contrastanti con gli interessi dell’Associazione.

I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono rivolgere la domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;

- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione.

( di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente).

Se l'aspirante socio è una persona fisica (singola), nella domanda dovrà fornire l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita IVA, ubicazione e estensione dei terreni coltivati a piante officinali.

Se la domanda è prodotta da cooperative, consorzi, enti od altre forme associative o societarie che, in virtù delle proprie norme statutarie abbiano la disponibilità del prodotto dei soci, queste devono ripetere la ragione sociale, la denominazione, la sede, il nominativo del legale rappresentante, la delibera dell'organo competente che autorizza l'adesione e l'assunzione delle obbligazioni conseguite con l'eventuale accoglimento, la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, l'elenco dei soci produttori e 1'estensione dei terreni coltivati a piante officinali.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di chiedere al richiedente-socio ulteriori informazioni e l'esibizione di documenti comprovanti i1 possesso dei titoli o dei requisiti del dichiarante.

L'accoglimento delle domande dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi. L'iscrizione nel libro soci avverrà solo dopo che il socio ammesso abbia provveduto al versamento delle quote associative.

Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione regionale e nazionale.

Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Ogni associato ha un voto.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 10 dicembre; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;

- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;

- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.

L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisioni è inappellabile.

Le prestazioni dei soci a favore dell’ Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.

L’attività nell’associazione è di tipo volontario ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte, fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione dell’assemblea, a coloro che svolgono corsi, lezioni o altre attività previste e per coloro che svolgono le attività amministrative e di segreteria.

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Art. 8 - Organi

Sono organi dell’Associazione, in cui le cariche sono elettive e gratuite:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 9 - Assemblea - Modalità di voto

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

(Fanno parte dell'Assemblea, come persone singole o come rappresentanti di forme associative, i soci in regola con gli obblighi statutari. )

Il voto è segreto e può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il primo quadrimestre su convocazione del Presidente, con avviso spedito ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’Associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

L’assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Le riunioni in prima convocazione sono valide se presenti almeno i due terzi dei componenti 1'Assemblea. In seconda convocazione, che potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo questa, le deliberazioni saranno valide se approvate dalla maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati alle adunanze. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Le delibere devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

 

[***]

 

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di decadenza del mandato in seno all'ente o all'organismo associato di appartenenza, rimangono in carica sino alla prima convocazione dell'Assemblea che delibererà per la surroga.

Il Consiglio Direttivo può cooptare tre componenti particolarmente esperti nei problemi riguardanti la sperimentazione e la coltivazione delle piante officinali anche tra persone diverse dai soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo stesso su proposta del Presidente.

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Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione sia in giudizio che di fronte alle autorità amministrative e politico-rappresentative, agli organismi sindacali e professionali, alle istituzioni ed agli enti a livello nazionale ed internazionale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

 

Art. 14 - Il Collegio del Revisori del Conti

Il Collegio del Revisori del Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra persone diverse dai rappresentanti dei soci. Esso rimane in carica per tre anni.

 

Art. 15 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote sociali annuali dei soci;

b) eventuali quote supplementari dei soci;

c) eventuali contributi volontari dei soci;

d) eventuali contributi volontari di terzi;

e) eventuali contributi volontari versati dai soci che partecipano ai corsi;

f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;

g) rimborsi derivanti da convenzioni;

h) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’Associazione;

i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;

j) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;

k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

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Art. 22. Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

Art. 23 - Altre norme

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente statuto e delle delibere prese dagli organi dell’Associazione. (Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme statali e del Codice Civile vigenti in materia.)

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